La guida in stato di ebbrezza, penalmente rilevante, si configura quando vengo rinvenuti valori di alcool nel sangue superiori a 0,8 g/l.
Nel caso in cui sia un ciclista in sella alla propria bicicletta a riportare valori superiori a 0,8 g/l, risponde del reato di guida in stato di ebbrezza ?
Secondo la Corte di Cassazione (da ultimo con sentenza del 26/11/2020, n. 34772) sì, perché anche in tale circostanza ci possono essere interferenze con la regolarità e la sicurezza della circolazione stradale.
In sostanza se il ciclista presenta valori di alcool nel sangue superiori alle soglie consentite è soggetto alla normativa in vigore in materia di guida in stato di ebbrezza.
Viene applicata anche la sanzioni accessoria della sospensione della patente ?
No! In tale ipotesi, in particolare dall’anno 2002 ( Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12316/02) si è affermato il principio secondo il quale la sanzione della sospensione della patente non sia applicabile al ciclista che ha violato l’art. 186 codice della strada, in quanto la guida della bicicletta, nemmeno a pedalata assisitita, non richiede specifica abilitazione (patente).