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Omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, cosa fare?

L' art. 189 Codice della Strada prescrive, in caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento, innanzitutto l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a coloro che abbiano subito lesioni fisiche. Prevede altresì l'obbligo di fornire le generalità, anche ai fini risarcitori, senza modificare lo stato dei luoghi per non pregiudicare l'accertamento delle responsabilità, nonché quello di fermarsi ed attivare i soccorsi quando nel sinistro sia rimasto vittima un animale d'affezione, da reddito o appartenente ad una specie protetta.


Cosa succede se non si ottempera a quanto prescritto dall'art. 189 Codice della Strada?


Qualora non si ottemperi a quanto prescritto dall' art 189 Codice della Strada, in caso di soli danni materiali o a uno o più animali d'affezione, da reddito o appartenenti a specie protetta , l'utente della strada sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria (variabile a seconda dei casi) eventualmente cumulata con quella della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi qualora i danni ai veicoli siano tali da rendere necessaria la revisione.



In caso di danno alla persona l'articolo 189 Codice della Strada, invece prevede due distinte ipotesi di reato:



Art. 189 comma 6) in caso di incidente con danno alle persone, chi non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In tale ipotesi é consentito l'arresto dell'autore, il quale potrà essere anche sottoposto a misura cautelare (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto od obbligo di dimora, arresti domiciliari). Si applica altresì la sospensione della patente di guida da uno a tre anni.


Art. 189 comma 7) in caso di incidente con danno alle persone, chi non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.



Pertanto in caso di sinistro stradale ricollegabile al proprio comportamento, l' art. 189 C.d.S. prevede i seguenti obblighi, la cui violazione comporta anche gravi conseguenze in sede penale:



1) obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni alla persona;


2) fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori;


3) porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione evitando intralcio e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità;


4) porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, qualora questi siano animali d'affezione, da reddito o protetti.


Il porre in essere tutte le prescrizioni dettate dall'art. 189 Codice della Strada ha indubbi vantaggi in quanto, sotto il profilo sanzionatorio, il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non sarà soggetto all'arresto anche qualora dall'incidente dovesse derivare il delitto di lesioni personali colpose.


E qualora invece il soggetto rimasto coinvolto in incidente stradale ricollegabile al proprio comportamento non dovesse ottemperare all'obbligo di fermarsi, cosa può fare?


In tale ipotesi la soluzione è quella di mettersi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro 24 ore successive al fatto e ciò, al fine di evitare l'arresto e/o la sottoposizione a misura cautelare.

L'art 189 al comma 8-bis prevede infatti nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6 ( ossia in caso di fuga) , si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, la non applicabilità delle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 6. (arresto e sottoposizione a misure cautelari)

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