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Guida in stato di ebbrezza estinta con il lavoro di pubblica utilità, va iscritta nel casellario?

L' art. 186 Codice della Strada, sanzionando le condotte di guida in stato di ebbrezza, prevede al comma 9 bis che la pena detentiva e pecuniaria, al ricorrere di determinate circostanze (mai in caso di incidente e solo una volta),possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, il cui positivo svolgimento comporta l'estinzione del reato (oltre che la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca la confisca del veicolo sequestrato).

In tale caso la sentenza di condanna viene riportata nel casellario?




La sentenza della Corte Costituzionale n. 179/2020


Con la sentenza di cui sopra è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 24 d.P.R. 14/11/2002 n. 313 (e dell'art 25 , nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione a opera del d.lgs. 122/2018 ) e, per l'effetto, è stato stabilito che non devono essere iscritte nel casellario le sentenze di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 c.d.s. (guida in stato di ebbrezza) dichiarati poi estinti a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.


Cosa fare qualora nel casellario giudiziale sia riportata una sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza dichiarato poi estinto a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità?


In materia di Casellario Giudiziale, il DPR 313/2002, prevede all'art. 40 la possibilità di presentare istanza di cancellazione.

La competenza spetta al Tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma per le persone nate all'estero o per le quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.




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